| Raffronti sui Valori Massimi di Fibre Aerodisperse |
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| Scritto da Administrator | |||||||||||||||
| Martedì 13 Gennaio 2009 20:19 | |||||||||||||||
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La tabella evidenzia come la normativa nel tempo abbia adottato valori massimi ammissibili di fibre di amianto areodisperse sempre più restrittivi, tranne che nella più recente normativa che non si è ancora coordinata con il Decreto Ministeriale apparentemente più limitante. Una interpretazione è quella di riferire i valori del D. Lgs. 81/08 ai soli addetti agli interventi di bonifica. Riteniamo che sia più cautelativo per la salute dei lavoratori riferirsi al Decreto Ministeriale del 1994.
La valutazione dei rischiIn caso vi siano Manufatti Contenenti Amianto (MCA) nell'ambiente di vita (abitazioni, condomini, ecc.) o di lavoro (uffici, scuole, fabbriche, ecc.) il "proprietario" dell'immobile, e nel caso di ambiente di lavoro anche il "datore di lavoro" devono procedere con la predisposizione del "Documento di Valutazione dei Rischi".
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| Ultimo aggiornamento Martedì 10 Marzo 2009 09:42 |


