| Il PSS - Piano Sostitutivo di Sicurezza |
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| Scritto da Administrator |
| Martedì 13 Gennaio 2009 16:26 |
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Legislazione di riferimento art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i. (Merloni ter). Definizione Piano che si attiene alle scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto dal D. Lgs. 494/96 s.m.i. Chi lo predispone Viene predisposto dall'impresa esecutrice dei lavori (appaltatore) e dalle eventuali imprese di subappalto e/o di fornitura (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.). Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di predisporre il PSS per ogni cantiere in cui effettuano delle lavorazioni nel coso non si applichi il disposto di cui al D. Lgs. 494/96. Quando si predispone Viene predisposto entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori stessi (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.). Chi lo aggiorna L'aggiornamento è demandato all'impresa esecutrice o al subappaltatore nei casi in cui il piano sia di competenza dei subappaltatori. Chi lo verifica Le verifiche sono demandate agli enti di controllo. Quando è previsto Il Piano Sostitutivo di Sicurezza è previsto per tutti i cantieri dove non si applichi il D. Lgs. 494/96. In questi cantieri si è in assenza sia di PSC che del POS. Il PSS è da intendere sostitutivo anche del Piano di Sicurezza di cui alla legge n, 55/1990. Le disposizioni di legge applicabili Art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i. per i lavori pubblici. I contenuti minimi del Piano Il piano non è sostitutivo del PSC e del POS, conseguentemente affronta tutti i rischi del cantiere individuando le relative misure di sicurezza. In caso di PSS l'appaltatore è esonerato dalla predisposizione del POS. |
| Ultimo aggiornamento Martedì 10 Marzo 2009 10:11 |


