Principali DPI e Rischi dai quali il dispositivo protegge |
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Estratto da allegato VIII D. Lgs. 81/2008
Qui sotto riportiamo la tabella dei principali dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei rischi dai quali il dispositivo protegge
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Il datore di lavoro è il soggetto sul quale ricade l'obbligo di responsabilità nella scelta di un dispositivo di protezione - adeguato alle necessità riscontrate nella valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro quindi, al momento della scelta dei DPI dovrà operare:
individuando le caratteristiche e l'adeguatezza dei DPI in funzione alla natura dei rischi
adeguando la scelta dei DPI ogni volta che le condizioni di rischio dovessero modificarsi
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Il Coinvolgimento del RLS / RSPP nella Scelta dei DPI |
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Il datore di lavoro ha l'obbligo di coinvolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in merito alla scelta dei DPI. A sua volta, per il RSPP è stabilito l'obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sui dispositivi di protezione adottati (art. 33 D.Lgs. 81/08). Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha la possibilità di individuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori che rappresenta (DPI).
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L'allegato II, del D. Lgs. 475/92 stabilisce che i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili dell'impiego per il quale sono destinati, il lavoratore possa svolgere normalmente la propria attività, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile.
Sinteticamente i DPI devono quindi, possedere le seguenti caratteristiche:
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare altri rischi
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D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
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Gli Obblighi dei Lavoratori |
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Ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 81/08, i lavoratori hanno l'obbligo di:
sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento nel caso in cui il datore di lavoro lo disponga e comunque nei casi stabiliti;
utilizzare i DPI esclusivamente per lo scopo previsto, e comunque sempre secondo le istruzioni, la formazione e l'addestramento ricevuti;non apportare modifiche o manomissioni;
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Obblighi (utilizzo, datore di lavoro) |
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I DPI devono essere impiegati quando non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Il datore di lavoro individua le caratteristiche dei DPI in base all'entità del rischio dal quale devono proteggere (frequenza, esposizione, caratteristiche del posto di lavoro, prestazione dei DPI), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dai DPI stessi, ed ha l'obbligo di:
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L'art. 74 del D. Lgs. 81/08 definisce il dispositivo di protezione individuale (DPI) come una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4/12/1992 n.475, essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all'utilizzazione secondo le sue necessità.
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