| Definizioni |
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| Scritto da Administrator |
| Venerdì 09 Gennaio 2009 13:59 |
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L'art. 74 del D. Lgs. 81/08 definisce il dispositivo di protezione individuale (DPI) come una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4/12/1992 n.475, essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all'utilizzazione secondo le sue necessità. L'art. 4 del D. Lgs. 475/92 suddivide i DPI in tre categorie, relativamente alla loro capacità di salvaguardare dai rischi il lavoratore che li indossa: Alla prima categoria appartengono i DPI, di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa, destinati a proteggere i lavoratori dal rischio di morte e di lesioni gravi o di carattere permanente, e per i quali il lavoratore che indossa il DPI non avrebbe la possibilità di accorgersi tempestivamente del loro verificarsi (Obbligo di formazione ed addestramento). Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
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| Ultimo aggiornamento Martedì 13 Gennaio 2009 21:08 |


