| Formazione all’ uso corretto dei DPI |
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| Scritto da Administrator |
| Martedì 13 Gennaio 2009 15:07 |
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L'art. 74 del D. Lgs. 81/08 definisce il dispositivo di protezione individuale come una qualsiasi attrezzatura (che serva a proteggere testa, udito, occhi e viso, vie respiratorie, mani e braccia, piedi e gambe, altre parti del corpo, oppure protezione contro le cadute dall'alto) destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che possano minacciarne la sicurezza o la salute nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. E' di fondamentale importanza sottolineare che i DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere ridotti o evitati da:
Il datore di lavoro, non dovrà quindi limitarsi esclusivamente a scegliere i dispositivi più adeguati a proteggere i lavoratori dai rischi individuati nel documento di valutazione, ma all'atto della consegna, dovrà impartite istruzioni chiare ed accessibili a tutti, riguardanti sia il corretto uso dei dispositivi sia i metodi per la loro corretta manutenzione. L'art. 78 del D. Lgs. 81/08 stabilisce inoltre, sempre in materia di DPI, precisi obblighi per i lavoratori, tra i quali: sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento nei casi stabiliti; utilizzare i DPI secondo le istruzioni, la formazione e l'addestramento ricevuti; |


