Secondo quanto disposto dall'art. 50 comma 1, in merito all'informazione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): lett: e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; lett: f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. |
Tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro c'è quello della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) il quale deve provvedere a proporre al datore di lavoro programmi di informazione e formazione (vedi elenco più oltre riportato) e a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art 36.
Il RSPP in qualità di lavoratore deve comunque essere adeguatamente informato dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 36:
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Informazione Legata a Rischi Specifici di determinate Fasi di Lavoro e/o Attività |
In merito ai rischi specifici di determinate fasi di lavoro nel D. Lgs. 81/08, troviamo: Al Titolo VI - Movimentazione Manuale dei Carichi (già Titolo V del D. Lgs. 626/94); Al Titolo VII - Attrezzature munite di Videoterminali (già Titolo VI del D. Lgs. 626/94);
Al Titolo VIII - Agenti Fisici: Capo II - Protezione dei Lavoratori contro i Rischi di Esposizione al Rumore durante al Lavoro (già D. Lgs. 277/91 poi Titolo V bis del D. Lgs. 626/94); Capo III - Protezione dei Lavoratori dai Rischi di Esposizione a Vibrazioni (già D. Lgs. 187/05); Capo IV - Protezione dei Lavoratori dai Rischi di Esposizione a Campi Elettromagnetici (già Titolo V ter D. Lgs. 626/94); Capo V - Protezione dei Lavoratori dai Rischi di Esposizione a Radiazioni Ottiche artificiali;
Al Titolo IX: Capo I - Protezione da Agenti Chimici (già Titolo VII bis del D. Lgs. 626/94); Capo II - Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni (già Titolo VII del D. Lgs. 626/94); Capo III - Protezione Dai Rischi Connessi all'esposizione all'Amianto (già D. Lgs. 277/91 poi Titolo VI bis del D. Lgs. 626/94);
Al Titolo X - Esposizione ad agenti biologici (già Titolo VIII del D. Lgs. 626/94); Al Titolo XI - Protezione da Atmosfere Esplosive (già Titolo VIII bis del D. Lgs. 626/94); Allegato XXXVIII - Sostanze Pericolose - Valori Limite di Esposizione Professionale - Piombo; Allegato XXXIX - Sostanze Pericolose - Valori Limite Biologici Obbligatori e Procedure di Sorveglianza Sanitaria - Piombo e suoi Composti Ionici.
Per ognuno dei suddetti rischi specifici, gli obblighi dei datori di lavoro, sono quelli indicati nel paragrafo "Gli Obblighi del Datore di Lavoro".
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Gli Obblighi del Datore di Lavoro |
Il Testo Unico sulla Sicurezza - D. Lgs. 81/08 - all'art. 36 stabilisce che il datore di lavoro debba provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e della prevenzione incendi;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Ancora il datore di lavoro deve fare in modo che ciascun lavoratore riceva adeguate informazioni su:
- i rischi specifici a cui è esposto a causa della sua attività e le misure preventive (compreso l'uso corretto dei DPI) che egli deve mettere in atto per tutelare il suo stato di salute;
- diritti e doveri che gli competono;
- necessità e obiettivi della sorveglianza sanitaria in azienda, prima dell'esecuzione della visita medica;
- esami eseguiti (in copia) con semplice spiegazione degli esiti;
- effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa e dell'esposizione;
- eventuali malattie contratte in occasione del lavoro.
Da sottolineare nel nuovo disposto legislativo l'accento posto nei riguardi del contenuto della informazione che deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze, in special modo nel caso in cui l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione linguistica.
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E' importante sottolineare che l'informazione ha l'obbligo di costituire un'azione costante e non deve ridursi a momenti sporadici ed occasionali di discutibile incisività. L'obbligo della adeguatezza dell'informazione, infatti, verrà messo in confronto con la fruibilità, la comprensibilità e la qualità dei messaggi effettivamente diffusi.
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L'art. 36 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro provveda affinchè "ciascun lavoratore" riceva adeguata informazione in materia di sicurezza.
I soggetti destinatari dell'informazione sono individuati all'art. 2 del medesimo decreto, riportante al comma 1, lett. a) la definizione di "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
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Il D. Lgs. 81/08 riporta alla Sezione IV del Titolo I fondamentale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, come condizione indispensabile per la realizzazione della prevenzione soggettiva. In quest'ottica l'informazione dei lavoratori è ritenuta, insieme alla formazione, punto focale per la prevenzione e la protezione dai rischi negli ambienti di lavoro.
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