| I Soggetti Destinatari |
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| Scritto da Administrator |
| Mercoledì 14 Gennaio 2009 15:37 |
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L'art. 36 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro provveda affinchè "ciascun lavoratore" riceva adeguata informazione in materia di sicurezza. I soggetti destinatari dell'informazione sono individuati all'art. 2 del medesimo decreto, riportante al comma 1, lett. a) la definizione di "lavoratore": Al lavoratore così definito è equiparato:
Una ulteriore specifica, viene fatta dall'art. 3 del D. Lgs. 81/08: Nell'ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per i lavoratori a progetto, e per i collaboratori coordinati e continuativi, le disposizioni del D. Lgs. 81/08 si applicano nel caso in cui la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Inoltre l'obbligo di informazione sussiste nei confronti dei lavoratori a domicilio (chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori) , e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati. L'informazione deve servire a migliorare le conoscenze, cambiare o rafforzare i comportamenti e soprattutto deve essere indirizzata in modo specifico ai suoi destinatatri ed al loro contesto lavorativo reale. Al diritto dei lavoratori ad essere informati dal datore di lavoro, corrisponde il dovere, da parte dei lavoratori, ad una partecipazione effettiva e professionalmente responsabile. I Soggetti DestinatariL'art. 36 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro provveda affinchè "ciascun lavoratore" riceva adeguata informazione in materia di sicurezza.
Nell'ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per i lavoratori a progetto, e per i collaboratori coordinati e continuativi, le disposizioni del D. Lgs. 81/08 si applicano nel caso in cui la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Inoltre l'obbligo di informazione sussiste nei confronti dei lavoratori a domicilio (chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori) , e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati. L'informazione deve servire a migliorare le conoscenze, cambiare o rafforzare i comportamenti e soprattutto deve essere indirizzata in modo specifico ai suoi destinatatri ed al loro contesto lavorativo reale. Al diritto dei lavoratori ad essere informati dal datore di lavoro, corrisponde il dovere, da parte dei lavoratori, ad una partecipazione effettiva e professionalmente responsabile. |


