| Informazione del RLS |
|
|
|
| Scritto da Administrator |
| Mercoledì 14 Gennaio 2009 15:49 |
|
Secondo quanto disposto dall'art. 50 comma 1, in merito all'informazione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): lett: e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; lett: f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. |


