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D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
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Articolo, comma, lettera
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Riferimento
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Sanzioni
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Art. 2 comma 1 lett. bb)
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Definizione
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Art. 3, comma 6
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Obblighi in caso di distacco del lavoratore
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Art. 3, comma 9
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Obblighi nei confronti dei lavoratori a domicilio
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Art. 3, comma 10
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Obblighi in caso di telelavoro
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Art. 3, comma 13
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Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione
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Art. 9, comma 5
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Compiti dell'ISPESL
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Art. 10
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Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Art. 15, comma 1, lett. n), o) e p)
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Misure generali di tutela
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Art. 18, comma 1, lett. i), l) e comma 2
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Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro
con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. l)
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Art. 19, comma 1, lett. d)
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Obblighi del preposto
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I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti (...):
con l'arresto sino a 1 mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'art. 19, comma 1, lett. d)
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Art. 25, comma 1, lett. a), g) e h)
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Obblighi del medico competente
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Il medico competente è punito:
con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'art. 25, comma 1, lett. g)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'art. 25, comma 1, lett. h)
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Art. 26, comma 1, lett. b)
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Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro
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Art. 30, comma 1, lett. d)
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Modelli di organizzazione e di gestione
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Art. 33, comma 1, lett. d) e f)
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Compiti del servizio di prevenzione e protezione
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Art. 35, comma 2, lett. d)
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Riunione periodica
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro
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Art. 36, commi 1, 2 e 3
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Obblighi del datore di lavoro
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione del presente articolo commi 1, 2 e 3
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Art. 43, comma 1, lett. c)
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Gestione delle emergenze
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione del presente articolo comma 1
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Art. 51, comma 2
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Organismi paritetici
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Art. 73
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Uso delle attrezzature di lavoro
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione del presente articolo commi 1, 2 e 3
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Art. 77, comma 4, lett. e)
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DPI: obblighi del datore di lavoro
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione del presente articolo commi 1, 2 e 3
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Art. 91, comma 1, lett. b)
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Obblighi del coordinatore per la progettazione
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Art. 164
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Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
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Il Datore di lavoro ed il Dirigente sono puniti:
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli (...) 164, comma 1, lettera b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a)
Il Preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19 - Obblighi del Preposto:
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a)
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Art. 169
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Movimentazione manuale dei carichi
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Il Datore di lavoro ed il Dirigente sono puniti:
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo (...) 169, comma 1, lettera b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a)
Il Preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19-Obblighi del Preposto:
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a)
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Art. 177
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Attrezzature munite di videoterminali
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Il Datore di lavoro ed il Dirigente sono puniti:
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera a)
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Art. 184
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Agenti fisici
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Art. 191, comma 1
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Rumore: Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
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Art. 192, comma 1, lett. d)
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Adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore
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Art. 195
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Adeguata informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore
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Il datore di lavoro è punito:
con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro
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Art. 203
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Informazione sui rischi derivanti da esposizione a vibrazioni meccaniche
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Il datore di lavoro è punito:
con arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro
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Art. 225, comma 8
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Informazione in merito al superamento dei valori limite di esposizione a sostanze chimiche
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro
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Art. 226, comma 2
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Informazione in caso di incidenti o di emergenza
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro
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Art. 227
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Informazione sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro
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Art. 229
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Informazioni in merito al monitoraggio biologico
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Il medico competente è punito:
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro
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Art. 239
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Informazione in merito agli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro
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Art. 240
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Informazione in caso di esposizione non prevedibile ad agenti cancerogeni o mutageni
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro
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Art. 257
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Informazione sui rischi per la salute dovuti all'esposizione a polvere di amianto
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro
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Art. 278
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Informazione sui rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati
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Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro
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