I contenuti di questa sezione si basano su quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 modificato dal D. Lgs. 242/96 di cui alla Direttiva Europea 89/391 CEE, dalla Legge 123/07 e dalla legislazione collegata.
Le informazioni riguardano gli adempimenti di:
- sicurezza sul lavoro
- prevenzione infortuni;
- ergonomia del lavoro;
- igiene del lavoro;
- sorveglianza sanitaria.
A chi è rivolta
In queste pagine trovate utili indicazioni per le aziende private (imprese, società, cooperative, ecc), per gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni.
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Il Contratto di Appalto, Fornitura e Subappalto |
La necessità, da parte delle aziende, di affidare all'esterno alcune attività (consulenza informatica, pulizia degli uffici, manutenzione macchine ed attrezzature, ecc.), giustifica pienamente l'innovativo art. 7 del D. Lgs. 626/94.
È l'articolo che regola i rapporti, relativi alla sicurezza, tra azienda affidataria dell'opera ( o datore di lavoro committente) e le imprese appaltatrici e/o fornitrici di servizi.
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Prevenzione Incendi, Evacuazione, Pronto Soccorso |
Il datore di lavoro deve organizzare la propria azienda e/o unità produttiva, in modo tale da garantire ad ogni lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato, la possibilità di abbandonare il proprio posto di lavoro per mettersi in salvo.
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La MMC - Movimentazione Manuale dei Carichi |
Sono soggette tutte le attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. La movimentazione manuale dei carichi: operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
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I DPI - Dispositivi di Protezione Individuale |
Si intende per dispositivo di protezione individuale, DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
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La Riunione Periodica sulla Sicurezza |
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione sulla sicurezza cui partecipano:
- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
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La sorveglianza sanitaria |
La sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
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Formazione, Informazione e Addestramento dei Lavoratori |
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati alle emergenze antincendio e primo soccorso, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
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La Valutazione dei Rischi |
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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Il RLS - Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza |
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la figura eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
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MC - Il Medico Competente |
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
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Il RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |
La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il servizio è organizzato dal datore di lavoro ed ha il compito di collaborare con lo stesso nelle attività di prevenzione e protezione dei rischi. Può essere composto da una o più persone, compreso il responsabile operativo del servizio, e comunque in numero sufficiente ad affrontare i compiti ad esso affidati, con disponibilità di mezzi e di tempo.
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Definizioni delle Figure previste dal D. Lgs. 81/08 |
Lavoratore
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:
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