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Il Giudizio di Idoneità alla Mansione |
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Scritto da Administrator
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Martedì 13 Gennaio 2009 16:01 |
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La Sorveglianza Sanitaria prevede l'obbligo di formulazione del giudizio di idoneità specifica alla mansione cui il lavoratore è addetto.
Tralasciando il significato del giudizio ed i problemi relativi alla sua formulazione, indicati in altra parte, si ricorda che il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi: idoneità;
inidoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
inidoneità temporanea;
inidoneità permanente.
Se dopo gli accertamenti sanitari previsti risulta difficile e esprimere un appropriato giudizio, il medico competente può continuare l'analisi acquisendo documentazione sanitaria dal lavoratore o avviandolo ad esami clinici, strumentali o di laboratorio più approfonditi previo consenso informato del lavoratore stesso.
Il giudizio di idoneità vale fino al successivo accertamento. Per la parziale o temporanea inidoneità il medico competente, preferibilmente, indicherà il carattere temporale o limitato del giudizio e, per il caso di inidoneità parziale, è bene che indichi le condizioni con le quali il lavoratore potrà continuare a svolgere la propria mansione. Per questi casi il medico competente ha comunque l'obbligo di informare per iscritto il lavoratore e il datore di lavoro; contro tale giudizio esiste la possibilità di ricorrere all'organo di vigilanza entro 30 giorni dalla data in cui è stato formulato.
Il medico è tenuto a fornire al datore di lavoro tutte le informazioni utili per la ricerca di una mansione alternativa in cui occupare il lavoratore ritenuto totalmente inidoneo o indicare a quali condizioni il lavoratore parzialmente inidoneo può continuare a svolgere la propria mansione. Sempre nel rigoroso rispetto della riservatezza sullo stato di salute.
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