| Le Vibrazioni e il Documento di Valutazione dei Rischi |
|
|
|
| Scritto da Administrator |
| Martedì 13 Gennaio 2009 11:08 |
|
I nuovi obblighi per le aziende e gli enti introdotti dalla nuova normativa La Direttiva Europea 2002/44/CE del 25 giugno 2002, recepita nel sistema giuridico del nostro Paese con il D.Lgs. 187/05 ed ora con il D.Lgs. 81/08, è una norma legislativa di natura prevenzionale, ovvero volta ad evitare o, almeno, a ridurre l'esposizione all'agente lesivo dei lavoratori, poiché fissa due soglie che fanno scattare differenti azioni obbligatorie:
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, N. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" Art. 202 - Valutazione dei rischi Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
gli eentuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; Quindi, la norma prevede l'individuazione dei livelli di vibrazione a partire dai dati in letteratura (Banche Dati dell' ISPESL, delle Regioni e del CNR; informazioni fornite direttamente dai Costruttori e/o dai Fornitori di macchine ed attrezzature; informazioni desunte dai libretti d'uso delle macchine e attrezzature): nel caso in cui non fossero reperibili dati certi di letteratura, il Datore di lavoro deve provvedere ad avviare misurazioni strumentali delle vibrazioni meccaniche prodotte mediante attrezzature specifiche, personale adeguatamente qualificato nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e secondo metodologie appropriate. Una volta in possesso dei dati inerenti l'entità delle vibrazioni meccaniche prodotte da attrezzature e macchine, questi debbono essere utilizzati per calcolare il livello di esposizione personale dei lavoratori, tenendo conto di ulteriori parametri quali il tempo di esposizione, le condizioni d'uso, le condizioni al contorno e microclimatiche, ecc., utilizzando la metodologia ed il modello matematico nonché quanto altro indicato nell'Allegato XXXV del D.Lgs. 81/08.
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, N. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" Art. 205 - Deroghe Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo. |
| Ultimo aggiornamento Martedì 13 Gennaio 2009 12:52 |


